Autostrada Pedemontana Lombarda

Bandi di gara

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Avviso pubblico — AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI ACCREDITAMENTO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PRESTATORI DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DI AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

DATA PUBBLICAZIONE: 21/09/2011
DATA DI SCADENZA: 30/09/2015
IMPORTO DI €: 0,00

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Servizi — Servizio di noleggio di autoveicoli per la durata di 36 mesi (3 anni), senza conducente

DATA PUBBLICAZIONE: 05/12/2011
DATA DI SCADENZA: 05/12/2012
IMPORTO DI €: 0,00

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Servizi — Servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 e della Sezione IV dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D.

DATA PUBBLICAZIONE: 04/08/2011
DATA DI SCADENZA: 10/10/2011
IMPORTO DI €: 1.950.000,00

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D:
Con riferimento a quanto riportato all’art. 7, par. 7.2 lettere a)e b) del Disciplinare di Gara si chiede cortesemente di confermare che l’inserimento di “ …tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., su schede in formato A4 o A3 ripiegato………” non rientri nel conteggio previsto del numero massimo, rispettivamente, di 40 e 10 schede in formato A4.

R:
Con riferimento a quanto riportato all'art. 7, paragrafo 7.2, lettere a) e b) del Disciplinare di Gara, e secondo quanto ivi disciplinato, l'inserimento di "[…] tabelle, grafici, disegni, fotocopie, ecc. su schede in formato A4 o A3 ripiegato […]" rientra nel conteggio previsto del numero massimo, rispettivamente, di 40 (quaranta) e di 10 (dieci) schede, in formato A4. Come precisato nel medesimo paragrafo del Disciplinare di Gara “ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4”.

Servizi — Servizi assicurativi riferiti a Polizza Fidejussoria afferente la corretta esecuzione delle opere inerenti la Prima Parte (Tratta A e primi lotti Tangenziali di Como e di Varese) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda con esclusione del periodo di gestione.

DATA PUBBLICAZIONE: 14/01/2011
DATA DI SCADENZA: 15/04/2011
IMPORTO DI €: 954.665,36

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08.03.2011 — PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

Si informa che il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 15/04/2011 ore 12.00 affinché il mercato assicurativo possa meglio organizzare le offerte in funzione delle caratteristiche e dimensioni della garanzia fideiussoria richiesta.

19.01.2011 — Documentazione

I seguenti documenti:
- Convenzione atto aggiuntivo
- PEF
- Bilancio
- Cronoprogramma (Allegato L della Convenzione)
sono ritirabili presso la sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

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Servizi — Servizi assicurativi riferiti a polizza fideiussoria esclusivamente a garanzia dell'importo complessivo relativoalla corretta esecuzione delle opere inerenti le tratte B1, B2, C, D dell'Autostrada Pedemontana Lombarda conesclusione del periodo di gestione

DATA PUBBLICAZIONE: 14/01/2011
DATA DI SCADENZA: 15/04/2011
IMPORTO DI €: 2.130.000,00

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08.03.2011 — PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

Si informa che il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 15/04/2011 ore 12.00 affinché il mercato assicurativo possa meglio organizzare le offerte in funzione delle caratteristiche e dimensioni della garanzia fideiussoria richiesta.

19.01.2011 — Documentazione

I seguenti documenti:
- Convenzione atto aggiuntivo
- PEF
- Bilancio
- Cronoprogramma (Allegato L della Convenzione)
sono ritirabili presso la sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

18.01.2011 — Allegati

Per gli ulteriori allegati indicati nel bando di gara al punto VI.3 (Convenzione Unica e relativi allegati, cronoprogramma lavori, PEF, Statuto, Atto costitutivo, certificato camerale, bilancio), si rimanda alla gara per richiesta fidejussione Tratta A, CO1, VA1.

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Lavori — Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine-Como- Varese-Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse.

DATA PUBBLICAZIONE: 22/06/2010
DATA DI SCADENZA: 02/08/2010
IMPORTO DI €: 2.300.000.000,00
AGGIUDICATA

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29/12/2011 — Avviso di Aggiudicazione

Aggiudicatario:
ATI formata da Strabag AG (mandataria), Grandi Lavori Fincosit (mandante), Impresa Costruzioni Maltauro S.p.A. (mandante), Adanti S.p.A. (mandante)

Data di aggiudicazione:
21/11/2011 

Importo netto dell'appalto:
€ 1.683.846.019,09, IVA esclusa
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D. 1 Si chiede di conoscere se la partecipazione alla redazione del progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 77/2006 è causa ostativa alla partecipazione dell'appalto in oggetto.

R. 1 La partecipazione alla redazione del progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 77/2006 non è causa ostativa alla partecipazione dell’appalto in oggetto.

D. 2 Si chiede di conoscere se la partecipazione alla redazione del progetto definitivo approvato con delibera CIPE n. 97 del 6/11/2009 è causa ostativa alla partecipazione all’appalto in oggetto.

R. 2 La partecipazione alla redazione del progetto definitivo approvato con delibera CIPE n. 97 del 6/11/2009 è causa ostativa alla partecipazione all’appalto in oggetto.

D. 3 Nel frontespizio del bando di gara viene indicata la disponibilità di un Capitolato Speciale d'Appalto. Si richiedono indicazioni circa la modalità per venirne in possesso.

R. 3 Trattandosi di procedura ristretta, il capitolato speciale d'appalto sarà fornito al concorrente unitamente alla lettera di invito.

D 4. La società richiedente ha predisposto per conto della società incaricata della progettazione definitiva la relazione di ottemperanza del progetto definitivo ad una prescrizione dettata dal CIPE con l’approvazione del progetto preliminare.L’attività svolta non è inerente la progettazione definitiva, ma consiste in una consulenza redatta per rispondere ad una prescrizione del CIPE.Stante le premesse si chiede se la società possa partecipare alla gara in qualità di progettista, ai sensi di quanto indicato al paragrafo III.2.1. del bando di gara stesso.

R. 4 Poiché la società richiedente non è compresa tra i soggetti incaricati della redazione del progetto definitivo ed ha svolto consulenza finalizzata unicamente alla redazione di relazione di ottemperanza ad una prescrizione dettata dal CIPE, quindi non inerente l’attività di progettazione definitiva, può partecipare alla gara in qualità di progettista.

D. 5 Con riferimento ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in cui viene precisato che “la partecipazione alla redazione del progetto preliminare non è causa ostativa alla partecipazione dell’appalto in oggetto” si chiede di comprendere la natura dell’appalto ( cioè se si tratta o meno di infrastrutture strategiche).

R. 5 L’opera in oggetto costituisce “infrastruttura strategica” ex legge n. 443 del 2001, come riportato, tra l’altro, dalla Delibera del CIPE n. 97 del 6 novembre 2009 (in G.U.R.I. n. 40 del 18 febbraio 2010). Ne consegue che si applica la disciplina costituita dall’articolo 164, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con disapplicazione (ad opera del comma 5 della stessa norma) dell’articolo 90 che tratta di altre ipotesi di incompatibilità.

D 6. La clausola relativa alla possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento , dal momento che richiama per l’utilizzo di tale istituto i soli requisiti tecnici, sembra escludere implicitamente il riferimento ai requisiti economici e al fatturato. Ciò appare in contrasto sia con il Codice (art. 49) sia con la direttiva  2004/18 che non consentono limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento.

R 6. Il punto VI.3), lettera l), del bando di gara recita «l) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006»; si tratta di una clausola esposta tra le disposizioni generali e pertanto non incontra limitazioni di sorta. L’istituto dell’avvalimento, trattandosi di principio di derivazione comunitaria, opera ed è utilizzabile senza limitazioni, se non quelle riscontrabili nell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il Disciplinare di gara, parte prima, Capo 4, offre alcune precisazioni in materia di avvalimento dove non sono citati eventuali requisiti economico-finanziari. E’ tuttavia evidente, dall’esposizione del predetto Capo 4, che quanto ivi descritto è riferito ai concorrenti costruttori e ai relativi requisiti, come si evince dal rinvio al Capo 2.2 (cifra d’affari in lavori ex articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 34 del 2000) e al Capo 2.3, lettera a) (attestazioni S.O.A.). Per comprensibili ragioni di economia generale dell’esposizione non sono dettagliate le modalità di avvalimento dei requisiti dei progettisti. Tuttavia da ciò non si può in alcun modo ricavare che l’avvalimento sia precluso in relazione ai requisiti di cui all’articolo 66, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, richiesti ai progettisti. In conclusione nulla osta a che i progettisti ricorrano all’istituto dell’avvalimento per i predetti requisiti, nel rispetto del citato articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

D. 7 Nel modello E.2, al punto 1b) è richiesto di elencare i professionisti tecnici di cui la società è costituita in base alle seguenti qualifiche: socio, socio accomandatario, dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico, consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il candidato iscritti ai relativi albi professionali muniti di partita IVA e che firmano il progetto. In tale elencazione non è prevista la possibilità di indicare tecnici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e con contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.) ovviamente su base annua ed iscritti agli albi professionali. Questa esclusione risulta molto penalizzante anche perché in molti casi ci sono sia professionisti con contratti co.co.co che, pur avendo notevole esperienza, non potrebbero essere indicati nel gruppo di lavoro sia geometri e/o altri tecnici – che sia pure non dipendenti – sono comunque indispensabile per il progetto (attività di elaborazione grafica, compiuti, stime, topografia, espropri, etc.) e quand’ anche avessero contratti di consulenza a Partita IVA difficilmente sono iscritti agli albi e comunque non firmerebbero il contratto. Si fa inoltre presente che l’inclusione dei consulenti a partita IVA non trova, per ora, conforto nella normativa vigente, pur essendo previsti – in altra formula – nel nuovo schema di Regolamento del Codice, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno e in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti.  

R. 7 Si precisa che sono da ritenersi ricompresi, sia tra i soggetti da indicare al punto 1b), del modello E.2 di dichiarazione allegato (e, alla stessa stregua, anche del modello E.1 allegato), sia tra i soggetti che possono concorrere a soddisfare il requisito del personale tecnico utilizzato di cui al punto 7), lettera d), dello stesso modello di dichiarazione, le ulteriori tipologie di rapporti professionali previsti dall’ordinamento, inclusi i co.co.co. e i co.co.pro., se ricorrano le condizioni previste per tali figure, conformemente all’art. 66, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/1999, come coerentemente interpretato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e dalla giurisprudenza pronunciatasi in materia.

D. 8 Si chiede se in caso di raggruppamento di "Progettisti individuati" il requisito di cui al Disciplinare di gara, Parte prima, Capo 3.1, lettera b), relativo allo svolgimento di 2 progetti per ogni classe/categoria di opere di importo almeno 2 volte l'importo delle opere a base di gara, possa essere soddisfatto per ogni classe/ categoria con un servizio svolto da una società ed un servizio da un'altra società del raggruppamento? (esempio: classe/categoria VI/b, un servizio per 150 milioni di euro della società A più un servizio - per 130 milioni di euro della società B per un totale di 280 milioni di euro, superiore a 225 milioni di euro quale importo richiesto).

R. 8 Qualora il quesito si riferisca al requisito di cui al Disciplinare di Gara, Parte prima, Capo 3.1, lettera b) [anche se il richiedente fa riferimento a “2 progetti”] si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, nulla osta che uno o più servizi, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, siano stati svolti da progettisti distinti all’interno del raggruppamento, la cui somma concorra così al requisito complessivo richiesto.
Qualora, invece, il quesito si riferisca al requisito di cui al Disciplinare di Gara, Parte prima, Capo 3.1, lettera c) [in quanto il richiedente, pur citando la lettera b), fa riferimento a “2 progetti” e riporta nell’esempio l’importo totale richiesto per il requisito di cui alla lett. c)] si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, nulla osta che ciascuno dei due servizi sia imputabile a progettisti distinti all’interno del raggruppamento, la cui somma concorra così al requisito complessivo richiesto.

D. 9 Si chiede di conoscere se per la rivalutazione Istat si possa considerare come periodo di rivalutazione dal mese di fine della prestazione (in luogo del mese di dicembre dell'esercizio di  riferimento) all'ultimo mese di cui sia disponibile l'indice anteriore alla data del bando di gara. (esempio: progetto svolto nel periodo febbraio 2005 - giugno 2007: indice Istat da giugno 2007 a ultimo mese disponibile).

R. 9 Le modalità di rivalutazione, in base agli indici ISTAT, dipendono dalla tipologia del requisito; pertanto, il candidato deve attenersi a quanto chiaramente descritto nella Parte prima, Capo 3.1, del Disciplinare di gara, come di seguito riportato: 2.a) quanto al fatturato in servizi, di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 554 del 1999, il Capo 3.1, lettera a), ultimo capoverso, recita: «Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell’esercizio di riferimento all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara)»; 2.b) quanto ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi, di cui all’articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. n. 554 del 1999, il Capo 3.1, lettera b.5) - richiamata anche alla lettera c) - recita «Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara)»; 2.c) resta fermo che la rivalutazione non è obbligatoria qualora i requisiti siano raggiunti mediante la somma degli importi storici e che, in assenza di indicazioni, sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

D. 10 Considerato che il bando ed il disciplinare di gara non prevedono in alcuna parte l'estensione del divieto di cui al citato articolo 164, comma 3, ultimo periodo «ai soggetti che abbiano partecipato ad altro titolo alla progettazione», bensì richiedono esclusivamente la sola dichiarazione «di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 164, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006»; considerato che la scrivente società ha prestato i propri requisiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in favore del soggetto successivamente incaricato della redazione della progettazione definitiva posta a base di gara per la procedura in oggetto; considerato che la scrivente società si è limitata al mero prestito dei requisiti ex articolo 49 citato, non avendo ad alcun titolo partecipato concretamente all'esecuzione della prestazione relativa alla redazione .della progettazione definitiva, neanche nella veste di subappaltatore del soggetto ausiliato; si chiede di chiarire se: per il caso di specie, sia legittima la partecipazione alla gara in oggetto della scrivente società ovvero se codesta stazione appaltante, pur nel silenzio del bando di gara e stanti le suesposte considerazioni di inapplicabilità, ritiene operante il rigido divieto di cui all'articolo 164, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, esteso anche nei riguardi dei soggetti ausiliari ex articolo 49 dello stesso decreto, del soggetto incaricato della redazione del progetto posto a base di gara, e che non abbiano svolto alcuna attività operativa, precludendone la partecipazione.

R. 10 L’articolo 164, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come la disciplina di gara, non ostano alla partecipazione alla gara stessa di un progettista il quale, in occasione della redazione del progetto definitivo posto a base della medesima gara, abbia assunto la funzione di ausiliario ex articolo 49 del citato decreto legislativo, a condizione che egli non abbia partecipato alla redazione della predetta progettazione e che non incorra, pertanto, nel divieto di cui all’art. 164, comma 3, prima parte, del D.Lgs. 163/2006.

D. 11 In merito alla gara in oggetto si richiede se per i requisiti dei progettisti (richiesti dal disciplinare di gara, Parte prima, Capo 3, pagine 12-15), relativi ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi, sia in relazione al requisito ex lettera b) che al requisito ex lettera c), possono essere utilizzati per la relativa dimostrazione, progettazioni fatte in forma di:
-    assistenza tecnica alla progettazione,
-    consulenza alla progettazione;
-    attività di supporto alla progettazione;
-    collaborazione alla progettazione.
Dei lavori suddetti l'attività svolta è certificata dal soggetto richiedente mediante Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).

R.11 Al fine di individuare i servizi di cui al Disciplinare di Gara, Parte Prima, Capo 3.1 lett. b) e c) occorre avere riguardo alla previsione dell’articolo 50 del d.P.R. 554/1999. Si precisa, inoltre, che qualunque valutazione in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla lex specialis di gara verrà effettuata durante l’espletamento delle operazioni di gara.

D. 12 Con riferimento alla gara in oggetto e in special modo alla scheda/modello E.2: AI punto 1.b) si fa prima riferimento ai "professionisti tecnici" di cui dispone la società nel suo complesso (« … la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici …») e poi, all'interno di questo elenco, ai «dipendenti che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico» e infine ai «consulenti su base annua ... che firmano il progetto». Non risulta quindi chiaro se l'elenco di tecnici da fornire al citato punto 1.b) sia da riferire:
-    1. all'organico tecnico della società,
-    2. al gruppo di lavoro,
-    3. ai soli firmatari del progetto.
La successiva richiesta di cui al punto 9.a) di indicare, in caso di raggruppamento temporaneo, il «professionista tecnico che ha ottenuto l'abilitazione professionale da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara» individuandolo «nell'elenco dichiarato al precedente punto 1.b)» escluderebbe che detto elenco riguardi i soli firmatari del progetto (ipotesi 3).
Limitandoci quindi alle due ipotesi rimanenti, si sottolinea come, in fase di prequalifica, la capacità del costituendo raggruppamento di progettisti di disporre di personale adeguato in numero e qualifiche allo svolgimento del servizio, già assicurato della disponibilità dei requisiti richiesti nel bando, è maggiormente garantito dall'elencazione completa del suo organico, che non dalla definizione già in questa fase di un gruppo di lavoro (o dei firmatari del progetto); la definizione e le caratteristiche del gruppo di lavoro, per un servizio delle dimensioni di quello in oggetto e con le informazioni ad oggi disponibili, risulterebbe infatti del tutto preliminare in questa fase, collocandosi viceversa naturalmente tra le informazioni rilevanti da fornire in fase di offerta per una valutazione della proposta;
a)  pertanto, nella nostra interpretazione, l'elenco va riferito a tutti i tecnici in organico alla società potenzialmente coinvolti nel servizio. La dizione "professionisti tecnici" potrebbe inoltre indurre a limitare l'elenco ai soli "professionisti" intesi come iscritti ad albi professionali, escludendo tecnici pur necessari allo svolgimento del servizio per i quali non esistono albi professionali o non sia necessaria l'iscrizione ad essi per la funzione, in quanto non firmatari del progetto;
b) pertanto, nella nostra interpretazione, nell'elenco va ricompreso tutto il personale tecnico, inclusi i soggetti non iscritti ad albi professionali. Rimane ovviamente valido il chiarimento già fornito in merito alla possibilità di includere nell'elenco i tecnici con contratto co.co.co. e co.co.pro. per i quali ricorrano le condizioni previste per tali figure.

R. 12 Al punto 1.b) del Modello E.2, con riferimento ai professionisti tecnici che costituiscono la società, dovranno essere annotati i soggetti ivi indicati, potenzialmente coinvolti nel servizio. Come risulta dalla risposta al quesito n. 7, nulla osta che in tale elenco siano inclusi anche co.co.co. e co.co.pro., così come i dipendenti e consulenti non iscritti ad Ordini o ad Albi. Sempre in coerenza con la risposta al quesito n. 7, co.co.co. e co.co.pro. possono concorrere, nel rispetto dell’articolo 66, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999, al requisito del personale tecnico.

Quanto al giovane professionista richiesto al punto 9), sub. 9.a) del modello di dichiarazione allegato E.2, non vi è alcun riferimento esclusivo al precedente punto 1.b) della stessa dichiarazione. Infatti, la nota n. 37 precisa di «Indicare il riferimento al professionista già elencato al punto 1 della dichiarazione». Il punto 1, ovviamente, comprende le fattispecie sub. 1.a), 1.b) e 1.c), in coerenza con la previsione di cui al Capo 3.3 della Parte prima del Disciplinare di Gara, che richiede che il giovane professionista sia indicato «nell’ambito del modello organizzativo» degli operatori economici raggruppati o indicati ai fini della progettazione.

D. 13 La modulistica fornita dall'ente appaltante relativa alla "domanda di partecipazione" prevede che in caso di un costituendo Raggruppamento e/o consorzio ordinario, la richiesta di invito sia sottoscritta congiuntamente dai componenti del raggruppamento e/o consorzio. E' possibile da parte dei componenti di un costituendo raggruppamento e/o consorzio ordinario, presentare in alternativa alla domanda di partecipazione a firma congiunta, singole richieste di partecipazione che riportano quanto previsto dal modello "domanda di partecipazione"?

R. 13 Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, e della lex specialis di gara, i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante non sono imposti a pena di esclusione; pertanto, il candidato, sotto la propria responsabilità, può formulare in modo diverso la domanda di partecipazione richiesta dalla lex specialis di gara. Nel caso in cui il candidato sia un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario costituendi, la domanda di partecipazione può essere resa anche disgiuntamente per ciascun componente il raggruppamento o consorzio stesso, a condizione che risultino inequivocabilmente rispettate le previsioni di cui alla disciplina di gara sul punto, nonchè all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, oltre che, ovviamente, la volontà espressa di presentare la candidatura in forma di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario.

D. 14 Nella modulistica fornita dall'ente appaltante con riferimento al "Modello A.1" è previsto, ai fini della progettazione, che il concorrente indichi come provvederà alla progettazione. Nel caso il concorrente intenda avvalersi di progettista qualificato, indicato a tale scopo, il nominativo del soggetto individuato deve essere riportato nel Modello A.1 o è sufficiente che il soggetto individuato per l'attività di progettazione alleghi la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara?

R.14 Come risulta dall’impostazione del Modello allegato A.1, sub punto 13, è sufficiente che il candidato indichi una delle possibili modalità tra quelle ammesse dall’ordinamento, ed ivi elencate, ai fini della progettazione, potendo, pertanto, limitarsi a barrare la casella pertinente al proprio caso. Qualora il candidato intenda avvalersi di progettista qualificato, indicato a tale scopo (ultima opzione del predetto punto 13), non è necessario specificare sullo stesso allegato A.1 nominativamente il soggetto individuato. A tale scopo è sufficiente che quest’ultimo alleghi la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara.

D. 15  Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato E.2 - Dichiarazione del progettista (in forma societaria), pag. 1/10, si chiede quale ipotesi prevista nei due paragrafi «E SI COSTITUISCE QUALE» e «NELLA SEGUENTE FORMA TRA QUELLE AMMESSE» debba selezionare un’impresa di costruzioni facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese concorrente, la quale intenda candidarsi anche allo svolgimento di una quota parte di progettazione esecutiva (essendo in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione e di idoneità tecnica, dimostrata in riferimento all'art. 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000 e, per la quota parte di progettazione da eseguire, dei requisiti di cui all'art. 66 del d.P.R. n. 554 del 1999), non essendo contemplata una ulteriore opzione relativa al caso di specie.

R. 15  Si premette che, come previsto dalla parte terza, Capo 1, lettera b), del Disciplinare di gara, il candidato può adattare i modelli alle proprie condizioni specifiche, anche in considerazione della materiale impossibilità, per la modulistica, di prevedere tutte le fattispecie e combinazioni che possono ricorrere.  
Nel merito, nel quesito si afferma che l’impresa richiedente, in raggruppamento temporaneo con altre imprese, intende assumere parte della progettazione esecutiva e possiede parte dei requisiti richiesti per la progettazione, ma non si comprende se il resto della progettazione e il resto dei requisiti, fino all’integrale soddisfazione di quanto richiesto dall’articolo 66 del d.P.R. n. 554 del 1999:
a)  sia imputato ad altre imprese del raggruppamento temporaneo, sulla base dei rispettivi staff tecnici e possesso dei requisiti di cui alla norma citata;
b)  sia imputato ad una società di professionisti o di ingegneria, oppure ad un raggruppamento di progettisti (rectius: sub-raggruppamento di progettisti), oggetto di indicazione ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Nel caso a) il problema non si pone, i diversi staff tecnici si possono qualificare come tali, facendo riferimento, nella dichiarazione di cui all’allegato E.2, alle rispettive imprese al paragrafo «CON IL QUALE SUSSISTE IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO» e sopprimendo o adattando i due paragrafi «E SI COSTITUISCE QUALE» e «NELLA SEGUENTE FORMA TRA QUELLE AMMESSE», a seconda della struttura di ciascun singolo staff tecnico. In tal caso non è necessario nemmeno che i diversi staff tecnici siano indicati come raggruppamento o sub-raggruppamento di progettisti in quanto il vincolo “associativo” tra i diversi staff tecnici è assorbito dal vincolo “associativo” del raggruppamento temporaneo tra le rispettive imprese candidate,  come deve essere indicato ai punti 10) e 13) della dichiarazione di queste ultime (allegato A.1). Restano ferme le previsioni di cui al punto III.2.3) lett. d.7) del Bando di Gara.
Quanto al caso b), sul punto rilevano due norme: l’articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000 secondo il quale «Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge (ora articolo 90, comma 1, lettere dalla d) alla h) – n.d.r.» e l’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ove è previsto che: «Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione».
L’affidamento della progettazione in forma “mista” - parte con riferimento alla qualificazione dell’impresa (mediante il proprio staff tecnico di cui all’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000) e parte a progettisti indicati ai sensi del citato articolo 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 - non è espressamente previsto, tuttavia non lo si può ritenere vietato.
Pertanto, nel caso b), lo staff tecnico si qualificherà come tale facendo riferimento alla rispettiva imprese al paragrafo «CON IL QUALE SUSSISTE IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO» e sopprimendo o adattando i due paragrafi «E SI COSTITUISCE QUALE» e «NELLA SEGUENTE FORMA TRA QUELLE AMMESSE», a seconda della propria struttura, come previsto in precedenza.

Avviso di preinformazione — procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e delle opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine–Como–Varese–Valico del Gaggiolo e opere connesse.

DATA PUBBLICAZIONE: 31/05/2010

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Servizi — Affidamento del servizio di verifica e validazione del progetto definitivo del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della sezione IV dell’Allegato XXI

DATA PUBBLICAZIONE: 23/05/2008
DATA DI SCADENZA: 28/07/2008
IMPORTO DI €: 2.350.000,00
AGGIUDICATA

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04/11/2008 — Avviso di aggiudicazione

Aggiudicatario:
RTI costituito da Italsocotec S.p.A. (mandataria), Socotec S.A. (mandante), Conteco S.p.A. (mandante)

Data di aggiudicazione:
7/10/2008

Importo netto dell'appalto:
€ 1.457.000,00 IVA esclusa
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13.06.2008 — Avviso di modifica e di proroga - 13/06/2008

Con disposizione del Presidente e Amministratore Delegato di Autostrada Pedemontana Lombarda Spa è stata disposta la modifica dei testi del bando, del disciplinare di gara e del modello n. 1 e la proroga del termine di ricevimento delle offerte della gara in oggetto. Il nuovo termine è fissato al giorno 28/07/2008  ore 12.00.
Data di invio dell’avviso di modifica all’Ufficio Pubblicazione CE: 13/06/2008.

FAQ

 

Si chiede cortesemente di voler specificare:
1) quali siano le modalità previste per il  ritiro degli allegati 1 e 2 di cui al punto 14 del disciplinare di gara;
2)  quali siano le modalità previste per il pagamento di euro trecento necessario al ritiro degli stessi.
 

1) La documentazione di gara può essere visionata (in formato cartaceo) e ritirata (su CD - previo pagamento di € 300,00) presso Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, da un rappresentante della Vs. Società. Ai fini del rilascio della documentazione si richiede la compilazione di un apposito modulo.
La documentazione può essere ritirata anche da un corriere da Voi incaricato, previa compilazione su Vs. carta intestata e invio alla scrivente (tramite fax: 02/67741256 o e-mail: posta@pedemontana.com) del modulo che si può scaricare direttamente dal sito internet della stazione appaltante accedendo alla cartella "documenti" all'interno del relativo bando di gara.

2) Le modalità previste per il pagamento di € 300,00 sono le seguenti:
     - Bonifico bancario (a favore di: Autostrada Pedemontana Lombarda Spa -          IBAN: IT88 V030 6909 4842 0550 5394 139);
     - Assegno;
     - In contanti.

Servizi — Servizi di advisory finanziario relativi al finanziamento del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere connesse.

DATA PUBBLICAZIONE: 21/04/2008
DATA DI SCADENZA: 18/06/2008
IMPORTO DI €: 1.750.000,00
AGGIUDICATA

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04/11/2008 — Avviso di aggiudicazione

Aggiudicatario:
Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.

Data di aggiudicazione:
07/10/2008

Importo netto dell'appalto:
€ 1.088.000,00 IVA esclusa
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07.07.2008 — Avviso di seduta pubblica

Si comunica che la Commissione di Gara, nominata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 38 del 24/6/2008, si riunirà in seduta pubblica per l’apertura dei plichi pervenuti da parte dei concorrenti alla gara in oggetto, il giorno giovedì 17 luglio 2008 alle ore 9.00 presso la sede della scrivente in Piazza della Repubblica 32, 6° piano, 20124 Milano.

FAQ

 

Il “Disciplinare di gara” al punto “5) Contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici” prescrive, a pena di esclusione, la dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione stessa. Si chiede se, in caso di partecipazione di più soggetti in raggruppamento, il contributo debba o meno essere versato da ogni partecipante al raggruppamento

L’obbligo di versare il contributo di cui all’art.1, comma 67, della L. 23/12/2005 n.266, come specificato dall’Autorità stessa, è in capo al concorrente, sia esso un soggetto singolo o più soggetti riuniti in costituito o costituendo raggruppamento. Nel caso di raggruppamento, il concorrente è il raggruppamento ed il contributo deve essere versato solo dal soggetto al quale è stato o verrà conferito il mandato.

Il punto 6) “Condizioni di partecipazione: capacità tecnica ed organizzativa” della sezione III del Disciplinare di Gara, prevede che la Mandataria debba aver svolto almeno uno dei tre servizi richiesti al detto punto. Si chiede se tale previsione debba valere anche nel caso che il concorrente ricorra all’avvalimento per tale requisito.

La normativa vigente (D. Lgs. 163/2006)  alla quale il Disciplinare di Gara fa esplicito riferimento al punto 2) “Avvalimento” della sezione VI, non richiede che il soggetto concorrente che ricorra all’istituto dell’avvalimento debba possedere in alcun modo una quota parte del requisito del quale intenda  munirsi mediante il ricorso all’istituto stesso. Di conseguenza la previsione di cui al punto VI della sezione III del disciplinare di gara non vale per i requisiti per i quali il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento.
Resta fermo che, ai fini dell'impiego del predetto istituto, debbono essere allegati i documenti e le dichiarazioni previste dall'art. 49 del D.lgs. 163/06.

Il punto 4) “Condizioni di partecipazione” alla sezione III “Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico” del Disciplinare di gara, prevede la produzione dell’iscrizione nel registro delle imprese con indicazione delle generalità dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici da parte del concorrente singolo o di  tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.Si chiede se un concorrente estero sia tenuto alla presentazione di detta documentazione e, più in generale, di quella richiesta dall’art.38.   

Al riguardo, si precisa che la prova dei requisiti e gli accertamenti per i concorrenti con sede in paesi diversi dall’Italia sono disciplinati dai commi 4 e 5 dell’art.
38 e dall’art. 47  del D. Lgs. 163/2006, da cui è innanzitutto espressamente previsto che le imprese estere debbano produrre documentazione, conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi d’origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura.
Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci alcun documento o certificato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Per imprese stabilite in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione sarà sufficiente una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
 L’art. 39 dello stesso D. Lgs. 163/2006 prevede nello specifico che, nel caso in cui il concorrente di altro Stato membro non stabilito in Italia sia tenuto a provare la propria iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altri registri di cui all’Allegato XI C, questo potrà fornire la prova del possesso di tale requisito mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Si chiede se un Soggetto può collaborare nell’attività oggetto dell’appalto con un Concorrente senza avere con tale Concorrente un rapporto derivante da partecipazione in raggruppamento o di avvalimento con il medesimo.

Il soggetto che si trovi nella situazione descritta sopra non è concorrente ed i rapporti contrattuali tra il soggetto ed il concorrente non rilevano per la Stazione Appaltante, a meno che Il Soggetto stesso non faccia parte del “Gruppo di lavoro” di cui alla Sezione IV “Modalità di presentazione dell’offerta” . In tal caso il Soggetto deve essere persona fisica. 

Il punto “1) Cauzioni e garanzie” della “Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico” del Disciplinare di Gara prescrive che l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, ai sensi dell’art.75 del D.Lg.163/2006.
Si chiede se, nel caso di partecipazione di più soggetti riuniti in forma di costituendo raggruppamento:
1. la garanzia possa essere prestata da uno solo dei soggetti che formano il costituendo raggruppamento;
2. la garanzia per l’esecuzione del contratto possa anche in questo caso essere presentata da uno solo dei soggetti costituenti il raggruppamento.

L’art.75 del D.Lg.163/2006 prevede che la cauzione o fidejussione sia a garanzia dell’offerta e quindi unica, indipendentemente dalla circostanza che l’offerta stessa sia presentata da un concorrente singolo o da più soggetti riuniti in un costituendo raggruppamento.
I soggetti riuniti sono responsabili in solido della mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario e, per tal motivo, è imprescindibile che dalla garanzia fideiussoria risulti univocamente che la garanzia stessa sia prestata a favore di tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
Analogamente la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.Lg.163/2006 deve essere unica e garantire la corretta e puntuale esecuzione del contratto da parte di tutte le imprese del raggruppamento.

Il “Disciplinare di gara” al punto “5) Contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici” prescrive, a pena di esclusione, la dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione stessa. Si chiede se in caso di concorrente singolo soggetto a diritto estero o di soggetto - sempre estero - mandatario di un raggruppamento o al quale sarà conferito mandato, sia obbligato a versare la detta contribuzione e se sia possibile che l’obbligo venga assolto da uno dei soggetti mandanti o che conferiranno mandato.

La presenza di un soggetto estero quale concorrente singolo o quale soggetto mandatario (raggruppamento già costituito)o al quale sarà conferito mandato (costituendo raggruppamento) non lo solleva dall’obbligo del versamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; nel caso esso sia mandatario o futuro mandatario incombe unicamente sul medesimo soggetto l’assolvimento dell’obbligo del versamento per tutto il raggruppamento (costituito o costituendo). 

La dichiarazione Cumulativa allegata al bando di gara riporta tra le dichiarazione pre-stampate, quelle relative all'art.66 comma 1 lettera c) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 relative alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.Si chiede se, in caso di raggruppamento costituendo o costituito, il soggetto componente che non possieda i requisiti possa presentare la dichiarazione cumulativa senza la parte relativa ai requisiti che non possiede.

La “Dichiarazione Cumulativa” allegata al Bando di Gara è una mera facilitazione che la Stazione Appaltante fornisce ai concorrenti, risparmiando loro l’onere di redigere autonomamente le dichiarazioni da sottoscrivere. Il concorrente può pertanto optare per redigere la dichiarazione ex-novo.Il sottoscrittore della dichiarazione, soggetto componente del costituendo o costituito raggruppamento, che non possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico organizzativa non potrà dichiarare ciò che non corrisponde al vero, pena l’esclusione dalla gara, fatto salvo il suo obbligo di produrre tutte le altre dichiarazioni previste dal disciplinare di gara.

Lavori — Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento autostradale Dalmine – Como - Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed analisi di caratterizzazione

DATA PUBBLICAZIONE: 11/10/2007
DATA DI SCADENZA: 06/12/2007
IMPORTO DI €: 3.223.969,62
AGGIUDICATA

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18/04/2008 — Avviso di aggiudicazione

Importo netto dell'appalto: € 2.043.715,79

LOTTO 1:
Aggiudicatario: Costrade Srl
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
ribasso offerto: 36,038%

LOTTO 2:
Aggiudicatario: ATI Geoproject sas - Fadep Srl
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
ribasso offerto: 38,617%

LOTTO 3:
Aggiudicatario: ATI Geotecnica sas - I.GI.RO Srl
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
ribasso offerto: 39,130%

LOTTO 4:
Aggiudicatario: ATI Geotecnica sas - I.GI.RO Srl
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
ribasso offerto: 35,422%

LOTTO 5:
Aggiudicatario: ATI Geotecnica sas - I.GI.RO Srl
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
ribasso offerto: 36,566%

LOTTO 6:
Aggiudicatario: ATI Geotecnica sas - I.GI.RO Srl
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
ribasso offerto: 37,637%









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FAQ

 

Siamo interessati a partecipare alla gara e vorremmo richiedere la relativa documentazione. Potete indicare le modalità per il ritiro? E' possibile inviare un corriere?

Tutta la documentazione degli atti relativi alla gara può essere visionata (in formato cartaceo) e ritirata (su CD) presso Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da un rappresentante della Vs. Società, a cui si richiede, ai fini del rilascio della documentazione, la compilazione di un apposito modulo. Il alternativa può essere ritirato da un corriere da Voi incaricato, previa compilazione, su Vs. carta intestata e invio alla scrivente (tramite fax: 02/67741256 o e-mail: posta@pedemontana.com) del modulo che potrete scaricare direttamente dal sito internet accedendo alla cartella "documenti" all'interno del relativo bando di gara.

Nell'ipotesi di ATI orizzontale è possibile partecipare a tutti i lotti se si raggiunge la somma degli importi dei lavori a base d'asta?

Come previsto dal disciplinare di gara (p.8), il raggruppamento di tipo orizzontale può partecipare a tutti i lotti purché disponga della classifica corrispondente alla somma degli importi dei lavori a base d’asta di tutti e sei i lotti. Inoltre la qualificazione dovrà essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria dovrà possedere la classifica per un importo non inferiore al 40% dell’importo dei lavori posti a base d’asta sommando i lotti cui il raggruppamento partecipa e ognuna delle mandanti dovrà possedere la classifica per un importo non inferiore al 20% del medesimo importo.

Si chiede se l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso ed ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/2006 con l'applicazione della procedura di valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 122 c. 9 del citato decreto.

Come indicato nel disciplinare di gara: 1) I singoli lotti verranno aggiudicati al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 2) La soglia di anomalia si applica secondo quanto prescritto dall’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e non si applica l’art. 122, c.9 dello stesso decreto.

1)Quale iter bisogna seguire per richiedere l'attestazione SOA e quanto tempo richiede per ottenerla? 2) l'autorizzazione SOA è valida per poter partecipare ad altre vs. gare d'appalto relativamente ad ulteriori analisi chimiche?

1) l’Impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA certificate; 2) L’attestazione SOA è necessaria ai fini della qualificazione richiesta per l’esecuzione dei lavori di indagine geognostica. Le prove e analisi devono essere eseguite e certificate dai soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 59, comma 2, del DPR 6/6/2001 n. 380 (come indicato al punto 1.12 del Capitolato Speciale d’Appalto).

Quali sono nello specifico le giustificazioni richieste nel punto c) delle "offerte economiche per il Lotto n°....." (secondo plico)?

Le giustificazioni da presentare (come indicato all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/06) nel secondo plico (lettera c), sono quelle relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara del/i singolo/i lotto/i oggetto di offerta.

Qual è il costo del trasporto per l'invio del cd con la documentazione?

Il costo del trasporto per l’invio del CD deve essere richiesto al vettore che si intende utilizzare.

Relativamente alla capacità tecnica e quindi la classificazione OS21, sul bando al punto III.2.3 a) è scritto: "possesso della qualificazione per la categoria OS21 e classifica di importo non inferiore a quello dei lavori relativi ai lotti per i quali si presenta offerta". Per "importo dei lavori" bisogna intendere il totale dell'importo dei lotti o solo quello specificato dei lavori, ovvero al netto degli oneri della sicurezza e prove di analisi?

La qualificazione per la categoria OS21 deve essere posseduta per un importo non inferiore a quello dei lavori relativi ai lotti per cui si presenta offerta. Per importo dei lavori si deve intendere quello specificamente indicato per i lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, ma al netto delle prove e analisi, come indicati nel bando di gara.

Se l'impresa partecipa per tutti i lotti la ricevuta ccp del versamento all'Autorità può essere unica?

Il versamento del contributo a favore dell'Autorità deve essere effettuato separatamente per ciascun lotto poiché per ogni lotto deve essere indicato lo specifico codice CIG.

SOA e Qualità: è ammessa la copia conforme autocertificata ai sensi del 445/2000 dall'Amministratore (anzichè copia autenticata da pubblico ufficiale)?

E' ammessa la copia conforme autocertificata dell'attestazione SOA e di qualità.

Il ribasso è unico o diverso per i vari lotti?

Il secondo plico, con la dizione "offerta economica per il lotto N. ____" deve essere confezionato separatamente per ciascun lotto a cui si partecipa.

La polizza è unica o diversa per ciascun lotto?

Si devono prestare tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta.

E' possibile aggiudicarsi più di un lotto?

Il concorrente che partecipa a più di un lotto, purché in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, può aggiudicarsi più di un lotto.

E' consentito il subappalto per i laboratori?

Per l'esecuzione delle prove e indagini di laboratorio è consentito il subappalto. Si ricorda che le prove ed analisi dovranno essere eseguite e certificate da soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 59, comma 2 del DPR 380/2001. Inoltre con la "Documentazione Amministrativa" da inserire nel primo sottoplico, ai sensi del disciplinare di gara, deve essere prodotta una "dichiarazione con la quale il concorrente indica il o i laboratori, autorizzati ai sensi dell'art. 59, comma 2, del DPR 380/2001 e certificati ai sensi della normativa UNI CEN EN 17025, presso i quali saranno effettuate le relative prove."

Sul disciplinare di gara al punto c) pagina 11 vengono richieste le "giustificazioni rese ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006". Come devono essere presentate le giustificazioni e per quali e quante voci deve essere presentata l'analisi e la relativa modulistica?

Le modalità di presentazione delle giustificazioni (inserire nel secondo plico “Offerta economica per il lotto n.__”) sono indicate nel disciplinare di gara. Non è prevista la struttura di dette giustificazioni secondo un modello prestabilito. I criteri ai quali attenersi in ordine alle giustificazioni sono quelli indicati all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. 163/06 con riferimento alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Saranno ritenute valide le giustificazioni formulate secondo il Metodo analitico (presentando le analisi dei prezzi delle singole voci delle lavorazioni che compongono l’appalto, con particolare riferimento alle voci che concorrono in misura più rilevante all’importo complessivo dell’appalto), oppure secondo il Metodo sintetico (presentando il dettaglio, riferito alla totalità delle lavorazioni oggetto dell’appalto, dei costi relativi alle voci di spesa per personale, materiali, trasporti, ammortamenti, sicurezza, spese generali oltre alla percentuale di utile considerato). Qualora le giustificazioni presentate non siano sufficienti ad escludere l’eventuale incongruità dell’offerta, la scrivente richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto.”

Le offerte delle imprese, i cui ribassi, nel calcolo della soglia di anomalia, rientrano nel 10 percento di offerte con maggior ribasso escluse, sono comunque soggette a valutazione di congruità o sono da intendersi definitivamente escluse ai fini dell'aggiudicazione?

Nessuna offerta verrà automaticamente esclusa, in quanto alla procedura non si applica l'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

Con riferimento al procedimento di gara in oggetto ed in particolare alla possibilità di ricorso al subappalto, secondo quanto indicato all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, si chiede se le attività di laboratorio, quali "Prove geotecniche di Laboratorio" e "Prove geomeccaniche di Laboratorio", stante la natura specialistica delle stesse, debbano essere considerate subappalto e quindi concorrere al calcolo del 30% dell'importo massimo subappaltabile. Si fa salva a tal proposito la dichiarazione ai sensi del Disciplinare di Gara con indicazione dei Laboratori utilizzati e autorizzati ai sensi del DPR 380/2001 e certificati ai sensi della normativa UNI CEI EN 17025.

Si specifica che l'affidamento a terzi dell'esecuzione delle prove e analisi di laboratorio è considerato subappalto; stante la natura specialistica delle suddette attività, esse non concorrono però al calcolo dell'importo massimo subappaltabile stabilito all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Volendo partecipare a più lotti, occorrono per ciascun lotto una busta "documentazione amministrativa" , "offerta economica per il lotto n°__" e poi la busta che li racchiude? Nella busta "Offerta economica __" vanno allegati anche computo metrico, elenco prezzi (allegato 2) e contratto (allegato 3)?

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente deve presentare un unico plico che deve racchiudere: - N.1 (uno) sottoplico con la dizione “Documentazione amministrativa”, contenente la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, valida con riferimento a tutti i lotti per i quali si presenta offerta. Si ricorda che la domanda di partecipazione (di cui alla lettera a) dell'elenco relativo alla documentazione amministrativa che il concorrente deve presentare) deve indicare per quali lotti si presenta offerta; - Numero di sottoplichi con la dizione “Offerta economica per il lotto n.___” pari a quello dei lotti per cui si presenta offerta, confezionati uno per ciascun lotto, contenente ciascuno: a) Impegno del fideiussore a rilasciare garanzia in caso di aggiudicazione; b) Offerta economica; c) Giustificazioni ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 163/06. Con l’offerta economica non devono essere allegati il computo metrico, l’elenco prezzi e il contratto.

Per l'esecuzione dei lavori è consentito il subappalto delle prove di laboratorio. Pur non previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente, viene richiesto che le prove e analisi dovranno essere eseguite e certificate da soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 59, comma 2 del DPR 380/2001 e certificati ai sensi della normativa UNI CEN EN 17025. Le prove di laboratorio comprese nel presente appalto sono di due tipi: Prove di laboratorio geotecnico e prove di laboratorio chimico. Per le prove di laboratorio geotecnico la sottoscritta è a conoscenza di laboratori geotecnici autorizzati di cui art. 59, comma 2 del DPR 380/2001, ma non conosce laboratori geotecnici certificati ai sensi dell’UNI CEN EN 17025 in quanto questa certificazione non è richiesta dal ministero delle infrastrutture. Per il laboratorio chimico vale il discorso inverso, infatti risultano certificati UNI CEN EN 17025 molti laboratori chimici, ma non hanno i requisiti di cui art. 59, comma 2 del DPR 380/2001. Si chiede se chi partecipa alla gara di appalto deve indicare il laboratorio/i geotecnico autorizzato di cui art. 59, comma 2 del DPR 380/2001 e il laboratorio/i chimico certificato ai sensi dell’UNI CEN EN 17025, o il Laboratorio/i deve possedere tutte e due i riconoscimenti come indicato nel bando.

Con riferimento alla dichiarazione richiesta dalla lettera d) dell'elenco della documentazione da inserire nel primo plico "Documentazione amministrativa", si precisa quanto segue: Come specificato al punto 1.12 "Competenza Tecnica" del Capitolato Speciale d'Appalto, le prove geotecniche su terreni o rocce devono essere eseguite e certificate da Soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59, comma 2, del DPR n. 380/2001. L'autorizzazione del Ministero è un requisito obbligatorio. Per la norma UNI CEI EN 17025, si deve invece fare riferimento al punto 6.1.1 "Requisiti generali del laboratorio" del Capitolato Speciale d'Appalto. Non è pertanto obbligatoria la certificazione da parte di soggetto terzo.

Se l'Impresa possiede la Categoria OS21 Classifica IV, può partecipare a tutti i lotti?

Il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS21 con classifica IV consente di partecipare a tutti i lotti.

Relativamente alle prove di laboratorio, si chiede se debbono essere presentate le giustificazioni ai sensi dell'art. 86, del D.lgs.163/2006.

Le giustificazioni ai sensi dell'art. 86, comma 5 del D.Lgs. 163/06 devono essere presentate anche con riferimento alle prove di laboratorio. Qualora le giustificazioni presentate non siano sufficienti ad escludere l'eventuale incongruità dell'offerta, la scrivente richiederà all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto.

Chiediamo ulteriori chiarimenti riguardo la cauzione provvisoria, in quanto secondo il disciplinare di gara andrebbe inserita nel plico A-Documentazione, ma nei documenti da inserire nel plico B-Offerta economica si richiede l'inserimento dell'impegno del fideussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva. Visto che di solito sia la cauzione che l'impegno sono tutt'uno, vorremmo sapere dove inserirla.

La disposizione contenuta nel disciplinare di gara, secondo cui l'impegno del fideiussore deve essere contenuto all'interno della Busta B - Offerta economica, è dettata dalla preoccupazione che il concorrente presenti il predetto impegno che, invece di indicare l'importo percentuale (10%), specifichi l'importo garantito, svelando così il contenuto dell'offerta economica. Rispettate le predette condizioni a garanzia della segretezza delle offerte economiche, nulla osta a che la cauzione provvisoria contenga altresì l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva. Il documento così redatto dovrà essere allegato alla Busta A -Documentazione Amministrativa.

Due imprese con classifica III OS21 in associazione orizzontale possono partecipare a tutti i lotti?

Sì.

Tenendo conto della risposta alla domanda n. 15 dove si dice che nessuna offerta verrà automaticamente esclusa ai sensi dell'art. 122 comma 9, quindi tutte le offerte rimangono in gara, in tal caso l'offerta vncente sarà quella con percentuale di ribasso più alta o quella con percentuale più vicina alla media?

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. La soglia di anomalia si calcolerà secondo quanto prescritto dall'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06. La soglia di anomalia si calcola al solo fine di individuare le offerte anormalmente basse. Quindi tutte le offerte rimangono in gara. L'offerta vincente è quella con maggior ribasso, purché la stessa risulti congrua a seguito dell'esame delle giustificazioni presentate dal concorrente.

Per quanto riguarda le prove di laboratorio si chiede se tutte le singole prove devono essere accreditate UNI CEI EN 17025 o se vale solo la certificazione per il laboratorio.

Per l'applicazione della norma UNI CEI EN 17025 si deve fare riferimento al punto 6.1.1 "Requisiti generali del laboratorio" del Capitolato Speciale di Appalto. Non è obbligatoria la certificazione da parte di soggetto terzo.

L'importo delle polizze deve essere comprensivo degli importi delle prove di laboratorio o bisogna scorporare tale importo?

L'importo delle polizze deve essere riferito all'intero importo a base di gara.

La scelta dei laboratori es: X,Y,Z ecc., come previsto dal Bando, è vincolante? Ovvero si possono fare svolgere le attività di laboratorio solamente ad alcuni dei laboratori indicati in fase di gara?

Le attività di laboratorio possono essere svolte da alcuni dei laboratori indicati nell'offerta.

Il bando di gara indica che è obbligatorio indicare la parte di prestazione da subappaltare. - Tale dichiarazione deve essere inserita nel plico dei documenti amministrativi o in quello dell'offerta? - Inoltre volendo la società partecipare per tutti i lotti è sufficiente far riferimento alla percentuale di lavoro subappaltabile in maniera complessiva o bisogna per ogni singolo lotto specificare la parte dei lavori subappaltabili? - E' giusto poi indicare ad esempio che si vuole subappaltare il 20% dei lavori della categoria prevalente o bisogna indicare il valore espresso in Euro?

- Come indicato nel disciplinare di gara, la dichiarazione di cui al punto n) relativa alle parti che si intendono subappaltare, deve essere inserita nel Primo plico “Documentazione amministrativa”; - La dichiarazione deve specificare per ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, quali parti si intendono subappaltare; - Ai sensi dell’art. 118, comma 2, punto 1), i concorrenti devono obbligatoriamente indicare i lavori o le parti di lavori ovvero i servizi o parte di servizi che intendono subappaltare. L’indicazione dell’importo o della percentuale dei lavori da subappaltare è facoltativa.

La presentazione delle giustificazioni di cui al punto c) -pag. 11 del disciplinare di gara, è obbligatoria?

Si conferma che la presentazione delle giustificazioni è obbligatoria.

Per partecipare alla gara suindicata, si può costituire un raggruppamento temporaneo di imprese tra una società che ha la categoria OS21, classifica IV, e un laboratorio?

Sì.

E' possibile soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto? e se sì, la categoria e la classifica deve corrispondere alla somma degli importi dei lavori riguardanti tutti i lotti a cui si intende partecipare?

Sì. Sì.

Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto d) relativa all'indicazione del laboratorio presso il quale saranno effettuate le relative prove, si chiede se il laboratorio potrà essere indicato anche da diversi concorrenti o se rimane vincolato ad un'unica società partecipante.

Si conferma che lo stesso laboratorio potrà essere indicato anche da diversi concorrenti.

Una società straniera (inglese) intende partecipare alla gara da Voi indetta per lavori geognostici, non può però presentare il certificato richiesto a pena di esclusione ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 art 17, in quanto il paese di origine non prevede tale tipo di certificazione nè vi è una legge analoga a quella italiana sull'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili. Esiste all'interno della società una dichiarazione di policy con la quale la società stessa si impegna a garantire la non disparità di trattamento nei confronti delle persone disabili. Come fa la società inglese ad essere in possesso di un requisito che la legge del suo paese d'origine non prevede? E come può comunque partecipare alla gara?

La Società inglese può partecipare alla gara dichiarando che nel proprio Paese non è prevista la certificazione relativa all'assunzione dei disabili, ma che la stessa Società si è obbligata a garantire la "non disparità di trattamento nei confronti delle persone disabili" allegando la "dichiarazione di policy" citata nella lettera che pone il quesito.

E’ possibile fare un’unica dichiarazione per rispondere ai punti d)f)g)h)n) del disciplinare di gara?

Sì.

Punto d) del disciplinare di gara – Nella dichiarazione riguardante i laboratori vanno indicati solo i nominativi con gli indirizzi o vanno allegati anche le autorizzazioni ai sensi dell’art. 59 comma 2 del DPR 380/2001 e i certificati ai sensi della normativa UNI CEI EN 17025?

E' sufficiente l’indicazione del nominativo con l’indirizzo.

La cauzione provvisoria deve essere con autentica notarile?

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 non sussiste alcun obbligo per i concorrenti di prestare cauzione provvisoria con autentica notarile.

Servizi — Servizio di aggiornamento e nuova restituzione fotogrammetrica dei rilievi aerei effettuati da Autostrada Pedemontana Lombarda Spa sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento autostradale Dalmine–Como-Varese–Valico del G

DATA PUBBLICAZIONE: 10/10/2007
DATA DI SCADENZA: 03/12/2007
IMPORTO DI €: 445.850,00
AGGIUDICATA

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Aggiudicazioni

 

18/04/2008 — Avviso di aggiudicazione

Aggiudicatario: RTA Srl Rilievi Topografici Aerofotogrammetrici
Data di aggiudicazione: 21/02/2008
Importo netto dell'appalto: € 219.008,63
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FAQ

 

Siamo interessati a partecipare alla gara e vorremmo richiedere la relativa documentazione. Potete indicare le modalità per il ritiro? E' possibile inviare un corriere?

Tutta la documentazione degli atti relativi alla gara può essere visionata (in formato cartaceo) e ritirata (su CD) presso Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da un rappresentante della Vs. Società, a cui si richiede, ai fini del rilascio della documentazione, la compilazione di un apposito modulo. Il alternativa può essere ritirato da un corriere da Voi incaricato, previa compilazione, su Vs. carta intestata e invio alla scrivente (tramite fax: 02/67741256 o e-mail: posta@pedemontana.com) del modulo che potrete scaricare direttamente dal sito internet accedendo alla cartella "documenti" all'interno del relativo bando di gara.

Si richiede di conoscere: 1) scala di restituzione richiesta; 2) superficie complessiva; 3) data del volo precedente del quale dovrà essere eseguito l'aggiornamento.

Si precisa quanto segue: 1) la scala della nuova restituzione è di 1:1000, mentre quella relativa all'aggiornamento della restituzione esistente è di 1:5000; 2) la superficie totale presunta da restituire è la seguente: - aggiornamento della restituzione fotogrammetrica alla scala 1:5000 = ha 31.000; - restituzione fotogrammetrica alla scala 1:5000 di nuova esecuzione = ha 5000; - restituzione fotogrammetrica alla scala 1:1000 = ha 3.650, che interessa una fascia media di m. 200 a cavallo dell'asse autostradale e di m. 100 nel caso delle opere connesse; 3) il volo precedente è stato effettuato nell'anno 2002.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica posseduti dal concorrente descritti a pag. 5, lettera d), punto 1) del Disciplinare di Gara e precisamente: "espletamento negli ultimi cinque anni di almeno 1 servizio analogo a quello messo a gara di importo non inferiore al 50% della base d'asta" si chiede se per "servizio analogo", trattandosi di lavori inerenti la restituzione fotogrammetrica comprensiva di attività di ricognizione per cartografia utile alla progettazione autostradale, si intendono lavori già eseguiti per altre attività di progettazioni stradali e ferroviarie.

Con riferimento al punto III.2.3 del bando di gara, per "servizi analoghi a quello oggetto di gara" si intendono quelli di restituzione fotogrammetrica effettuati per infrastrutture autostradali e ferroviarie.

In relazione al punto III.2.2 del bando di gara "capacità economica e finanziaria" per "settore oggetto della gara" si possono intendere anche le attività di rilievi topografici?

con riferimento al punto III.2.2 del bando di gara, per "settore oggetto della gara" si intende quello relativo ai servizi di topografia, di cartografia, di fotogrammetria.

si chiede se è stato o verrà eseguito un nuovo rilievo dei punti di appoggio dei modelli stereoscopici da utilizzarsi per la restituzione scala 1:1000 e 1:5000 o se sarà utilizzato il vecchio rilievo dei punti e verranno integrati solo i punti di appoggio da utilizzarsi per la restituzione scala 1:1000.

All’aggiudicatario della gara saranno forniti i dati relativi alle verifiche dei vertici di inquadramento e di raffittimento e del rilievo dei punti di appoggio fotografici (attualmente in corso di effettuazione) da utilizzare per la restituzione alla scala 1:1.000 e 1:5.000.

E' obbligatoria l'attestazione SOA?

No, l'attestazione SOA non è richiesta.

Quale impresa ha realizzato le riprese aeree dell'anno 2007?

Le riprese aeree sono state eseguite da CGR Compagnia Generale Ripreseaeree Spa di Parma.

Gli aerofotogrammi del volo del 2007, da utilizzare per la restituzione, sono stati acquisiti con camera digitale o con camera analogica? Nel caso siano stati acquisiti con la tradizionale camera analogica, il film negativo è stato oggetto di scansione tramite scanner fotogrammetrico o saranno rese disponibili solo le diapositive?

Gli aerofotogrammi del volo del 2007 sono stati acquisiti con camera analogica. Saranno rese disponibili solo le diapositive.

La fideiussione può essere presentata con polizza fideiussoria assicurativa rilasciata facendo riferimento all'appalto in corso, ma a favore della stazione appaltante a nome della Mandataria di una costituenda ATI?

La fideiussione concessa dagli istituti di credito ad un’ATI non ancora costituita e le cui imprese partecipano ad una gara di appalto, deve essere intestata a tutte le imprese che entreranno a farvi parte e non soltanto alla mandataria (capogruppo).

Lavori — Affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo del 1° lotto della tangenziale di Como, del 1° lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8-A9 del collegamento autostradale...

DATA PUBBLICAZIONE: 17/07/2007
DATA DI SCADENZA: 15/10/2007
IMPORTO DI €: 781.241.811,64
AGGIUDICATA

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Aggiudicazioni

 

01/08/2008 — Avviso di aggiudicazione

Aggiudicatario:
Associazione temporanea di imprese formata da Impregilo Spa (mandataria), Astaldi Spa (mandante), A.C.I. Scpa – Consorzio Stabile (mandante), Impresa Pizzarotti & C. Spa (mandante)

Data di aggiudicazione:
13/06/2008

Importo netto dell'appalto:
629.664.723,77 IVA
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Comunicati

 

19.01.2011 — Documentazione

I seguenti documenti:
- Convenzione atto aggiuntivo
- PEF
- Bilancio
- Cronoprogramma (Allegato L della Convenzione)
sono ritirabili presso la sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

03.10.2007 — Milano Serravalle acquista il 100% di Pedemontana

Si comunica che in data 2 ottobre 2007 essendo Autostrade Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. subentrata nelle quote societarie precedentemente detenute da Autostrade per l’Italia S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è interamente controllata da Autostrada Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

FAQ

 

Al punto 5 del disciplinare in oggetto: "condizione di partecipazione: capacità economica e finanziaria", è richiesto che tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno produrre a pena di esclusione il certificato di qualificazione di contraente generale per la classifica III. Il D.Lgs. 163 all'art. 191 comma 9 prescrive che il contraente generale dotato di adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alla gara, può partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse per qualunque classifica al sistema di qualificazione. La scrivente, ammessa al sistema di qualificazione per la classifica I, intende partecipare al confronto in oggetto in associazione temporanea con una impresa in possesso della qualifica di contraente generale per la classifica III. Si richiede pertanto, se è ammessa al confronto in oggetto la partecipazione alla suddetta A.T.I.

La disposizione di cui alla Sezione III, punto 5, del Disciplinare di gara deve essere ovviamente interpretata anche alla luce delle prescrizioni contenute nell’art. 191, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. In particolare, essa è diretta ad assicurare che le imprese partecipanti alla gara siano dotate di requisiti proporzionati alla consistenza dei servizi e delle opere oggetto della medesima. Il valore complessivo dell’affidamento impone, come previsto dagli artt. 186 e 191 del Codice dei contratti, il possesso di una qualificazione di Contraente Generale per la Classifica III. Nello specifico caso di imprese che partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio con un’impresa in possesso della predetta indispensabile qualificazione, la disposizione del disciplinare deve essere intesa come diretta ad imporre alle medesime l’allegazione del certificato di qualificazione di Contraente Generale di cui sono in possesso, anche se per una Classifica inferiore alla Classifica III. Si conferma, quindi, che alla luce del combinato disposto del punto 5, sezione III, del Disciplinare di gara e dell’art. 191, comma 9, del Codice dei contratti l’impresa richiedente, se partecipante alla gara in associazione con un’impresa in possesso del certificato di qualificazione di Contraente Generale per la Classifica III, sarà ammessa alla gara anche qualora produca un certificato di qualificazione di Contraente Generale per una Classifica inferiore alla terza.

Il punto 6) del Disciplinare di gara “Condizioni di partecipazione: Capacità tecnica e organizzativa”, al punto c) richiede: “avere coordinato nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la progettazione e la realizzazione (Project and Construction Management) di opere infrastrutturali di importo non inferiore a € 780.000.000,00 (euro settecentottantamilioni)”. In merito a tale requisito si richiede: a. L’importo di € 780.000.000,00 è riferito ad una singola opera di tale importo o può essere dimostrato attraverso la somma di diverse opere? b. L’importo di € 780.000.000,00 deve intendersi quale valore netto di affidamento o valore a base di gara (al lordo del ribasso)? c. L’importo di € 780.000.000,00 deve intendersi IVA inclusa o IVA esclusa? d. Le opere infrastrutturali di cui sopra devono essere concluse o possono essere in corso di esecuzione? e. Qualora le opere siano iniziate prima del quinquennio di riferimento o non ancora terminate alla fine di tale periodo, va comunque considerato l’intero importo delle opere o la sola quota parte eseguita durante il quinquennio di riferimento? f. Qualora il concorrente abbia partecipato in qualità di Mandataria o di Mandante in un Raggruppamento di Imprese per l’esecuzione di opere infrastrutturali quali quelle richieste dal requisito, può essere considerato l’importo totale dell’opera o la sola quota di competenza del concorrente?

Con riferimento all’importo di cui al requisito indicato nella sezione III, paragrafo 6, lettera c (avere coordinato nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la progettazione e la realizzazione – Project and Construction Management – di opere infrastrutturali di importo non inferiore a € 780.000.000,00) si chiarisce quanto segue: a) Il raggiungimento dell’importo richiesto può anche avvenire mediante la somma di opere diverse; b) Il predetto importo deve intendersi quale valore netto o somma di valori netti effettivamente oggetto di affidamento e non quale valore o somma di valori posti a base di gara; c) Il predetto importo deve intendersi IVA esclusa; d) Le opere cui si riferisce l’incarico di Project and Construction Management possono essere ancora in corso di esecuzione, ma ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto possono essere considerate esclusivamente le opere o le porzioni delle medesime che siano state effettivamente eseguite e terminate nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando; e) Come chiarito alla lettera precedente, qualora le opere siano iniziate prima del quinquennio o non siano ancora terminate al momento della pubblicazione del bando, ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto potrà essere considerata esclusivamente la porzione delle medesime che sia stata effettivamente eseguita nel quinquennio di riferimento, da comprovare con idonea documentazione; f) Qualora l’incarico o gli incarichi cui si riferisce il requisito siano stati assunti dalla partecipante alla presente procedura nell’ambito di un raggruppamento (in veste di mandante o di mandataria), ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto dovrà essere considerata la sola quota di competenza della partecipante;

Qualora il concorrente intenda affidare il servizio di progettazione a soggetti terzi, oltre all’impegno di affidare la progettazione a soggetti in possesso degli specifici requisiti, deve anche indicare in questa fase i nominativi dei soggetti terzi con le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti?

I nominativi dei soggetti terzi cui sarà eventualmente affidata la progettazione totale o parziale delle opere oggetto della procedura non devono essere indicati nella domanda di partecipazione, ma dovranno essere indicati in sede di offerta con le modalità che saranno precisate nella lettera d’invito.

Il requisito di cui al punto 6) Condizioni di partecipazione: Capacità tecnica e organizzativa, lettera a) del disciplinare di gara “avere eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la progettazione definitiva ed esecutiva di autostrade o strade a doppia carreggiata”, visto che non è prevista l’alternativa enunciata al seguente punto b) “…In alternativa, il partecipante dovrà impegnarsi ad affidare la progettazione a soggetti terzi in possesso del predetto requisito”, deve comunque essere posseduto dal concorrente anche nel caso in cui intenda affidare a Terzi la progettazione?

Si conferma che il requisito di cui alla sezione III, paragrafo 6, lettera a) (avere eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la progettazione definitiva ed esecutiva di autostrade o strade a doppia carreggiata) deve essere posseduto dal concorrente anche nel caso in cui intenda affidare a terzi la progettazione delle opere oggetto della procedura.

Facendo riferimento a quanto riportato nel comma d) del paragrafo 4) “Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale” del Disciplinare di Gara datato 17 Luglio 2007 (“Le quote di partecipazione al raggruppamento relative a ciascun operatore economico dovranno essere commisurate alla percentuale dei requisiti posseduti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e III.2.3.”), si chiede se nel caso di raggruppamento di imprese il requisito di cui alla sezione III paragrafo 6, lettera a) (“avere eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la progettazione definitiva ed esecutiva di autostrade o strade a doppia carreggiata;”) debba essere posseduto in modo imprescindibile dalla mandataria o se possa essere posseduto solo da una mandante.

In caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti di imprese, il requisito previsto dalla Sezione III, paragrafo 6, lettera a) del Disciplinare di Gara (avere eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la progettazione definitiva ed esecutiva di autostrade o strade a doppia carreggiata) non deve essere necessariamente posseduto dalla mandataria, ma può essere posseduto anche da una mandante. Resta in ogni caso fermo il principio per cui le differenti attività oggetto dell’affidamento potranno essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti e delle competenze professionali in proposito prescritti dal bando e dal Disciplinare di Gara (ivi incluso il requisito di cui alla Sezione III, paragrafo 6, lettera a, del Disciplinare).

Si chiede conferma circa la corretta interpretazione del Disciplinare di Gara, ovvero se è sufficiente che il concorrente, per essere qualificato, debba produrre unicamente la domanda di partecipazione, redatta sulla base del modello proposto, accompagnata dalla documentazione ivi elencata, tra cui la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti……. di cui alla Sezione III, punti 4, 5 e 6 del citato Disciplinare, redatta sulla base dell’Allegato A, ovvero limitata, con riferimento al punto 6, alla sola attestazione del possesso dei requisiti espressamente previsti alle lettere a), b), c), d), e) ed f). Gli ulteriori requisiti previsti dal punto 6 nei confronti o del Contraente Generale o dei soggetti incaricati delle attività di esecuzione, di progettazione e delle seguenti figure professionali: -Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione -Responsabile monitoraggi ambientali -Direttore dei lavori dovranno essere dichiarati o dimostrati in una fase successiva. Se tale interpretazione risulta essere corretta, si chiede di sapere in quale fase dovranno essere dichiarati o dimostrati tali requisiti.

L’interpretazione fornita è corretta: ai fini della valida presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame è sufficiente utilizzare il modello predisposto ed allegare la documentazione e le dichiarazioni ivi previste. Si conferma, pertanto, che, con riferimento alla Sezione III, paragrafo 6, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) d), e) e f). Il possesso dei rimanenti requisiti indicati nel predetto paragrafo 6 dovrà essere dimostrato in sede di presentazione dell’offerta.

Premesso che: - il punto 5 lett. b) del disciplinare di gara, nell’indicare i requisiti di capacità economico finanziaria dei partecipanti alla gara stessa, prevede che debba essere posseduto un Capitale Sociale interamente versato non inferiore a 100 milioni di euro; - nel caso specifico delle società cooperative, il capitale sociale è per sua natura variabile, non essendo determinato in un ammontare prestabilito (art. 2523cc.) e quindi non può valere come indicatore della stabilità economico finanziaria della società; - le società cooperative sono soggette a specifiche limitazioni di legge relativamente all’entità del Capitale sociale; si chiede di volere chiarire se, nel caso di società cooperative, il punto 5 lettera b) della Sezione III del disciplinare di gara debba intendersi riferito al Patrimonio Netto risultante dall’ultimo bilancio consolidato (nella quota complessiva non inferiore a 100 milioni di euro) e non al Capitale Sociale.

Il requisito finanziario di cui al punto 5, lettera b), sezione III del disciplinare di gara è stato modificato. È ora consentita la partecipazione alla procedura di soggetti che dimostrino di essere in possesso alternativamente di un capitale sociale interamente versato oppure di un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non inferiori a € 100.000.000,00 (centomilioni di euro). Si segnala che, in seguito alla predetta modifica del disciplinare, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato spostato alle ore 12:00 del giorno 28 settembre 2007.

Al fine di poter rendere le dichiarazioni previste dal modello predisposto da codesto Spett.le Ente si chiede di conoscere le imprese che rispetto ad Autostrada Pedemontana Lombarda Spa sono controllanti o collegate, nonché le società in rapporto di controllo o collegamento con queste ultime.

La società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa (APL) è allo stato controllata da Autostrade per l’Italia Spa (con sede legale in via Bergamini, 50 – 00159 Roma) e da Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa (con sede legale in Strada 3, palazzo B/4 – 20090 Milanofiori – Assago) e non detiene partecipazioni di controllo né di collegamento con altre società. Informazioni circa i rapporti di controllo e/o collegamento facenti capo alle controllanti di APL Spa non sono nella disponibilità di quest’ultima.

Si chiede in quale misura deve essere posseduto il requisito di cui al punto 6) lettera a) da ciascuna impresa partecipante alla presente procedura in forma di Raggruppamento.

Come si è già precisato in una precedente risposta (si veda la risposta alla domanda n. 5), il requisito previsto dalla Sezione III, paragrafo 6, lettera a) del Disciplinare di gara può essere posseduto da una qualsiasi delle imprese facenti parte del Raggruppamento. E poiché, come chiaramente emerge dalla formulazione del Disciplinare, non è prevista alcuna quantificazione minima dell’estensione delle opere che devono essere state progettate, non può porsi alcun problema in ordine alla possibilità di conseguire il requisito in questione sommando le referenze delle diverse imprese inserite nel Raggruppamento.

1) Relativamente ai requisiti di cui al punto 6) lettere e) ed f) in caso di partecipazione in ati gli stessi devono essere posseduti da una qualsiasi impresa partecipante? 2) Le imprese che non dispongono di tale requisito devono completare l’allegato B o, come appare più ovvio, devono semplicemente omettere il punto relativo al requisito non posseduto? 3) I requisiti di cui al punto 6) lettere c) e d) in che misura devono essere posseduti dalle imprese mandanti? 4) È ammessa la possibilità concessa dall'art. 95 comma 4 del DPR 554/99? In caso di risposta affermativa è sufficiente che l’impresa "cooptata" presenti l’attestazione SOA e il certificato del Contraente Generale oltre alla documentazione prevista al punto 4) 2. del Disciplinare di gara?

1) I requisiti di cui alla sezione III, paragrafo 6, lettere e) e f) (avere eseguito, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, lavori di nuova realizzazione o di ampliamento di autostrade o strade a doppia carreggiata e avere eseguito, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, lavori di nuova realizzazione o di ampliamento di opere stradali in sotterraneo) possono essere posseduti indistintamente da una qualsiasi delle imprese partecipanti al raggruppamento. 2) Le imprese partecipanti al raggruppamento che non fossero in possesso dei requisiti di cui al punto precedente debbono assumere relativamente ai predetti requisiti l’impegno di cui all’allegato B. 3) Il requisito di cui alla sezione III, paragrafo 6, lettera c) può essere posseduto da una qualsiasi delle imprese facenti parte del raggruppamento e può essere conseguito anche sommando gli importi relativi all’attività di coordinamento della progettazione e della realizzazione maturati da tutte (o da alcune) delle imprese facenti parte del raggruppamento, siano esse le mandanti oppure la mandataria. Il requisito di cui alla sezione III, paragrafo 6, lettera d), invece, deve essere posseduto per almeno il 40% dalla mandataria. La quota restante (il 60% o meno nel caso in cui la mandataria possegga il requisito in misura superiore al 40%) può essere posseduta dalle mandanti sommando le quote relative a tutte o solo ad alcune di esse. Naturalmente, il requisito in questione potrebbe anche essere posseduto per il 100% dalla sola mandataria. 4) Conformemente a quanto previsto dall’art. 95, comma 4 del D.P.R. n. 554/1995, le imprese che intendono riunirsi in associazione e che hanno i requisiti prescritti dal Bando e dal Disciplinare di gara possono associare anche altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che tali imprese non svolgano lavori in misura superiore al 20% dell’importo complessivo e che le stesse siano qualificate almeno per lo svolgimento dei lavori che ad esse sono affidati. Tali imprese devono comunque essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 4, punto 2 e devono produrre la documentazione ivi prevista, nonché essere in possesso del certificato di qualificazione di Contraente Generale per una qualsiasi Classifica, che dovrà essere parimenti prodotto. Le attestazioni relative alle qualifiche di lavori di cui siano in possesso dovranno invece essere prodotte successivamente in conformità alle previsioni della Lettera d’invito e del Capitolato speciale d’appalto.

Servizi — Progettazione definitiva del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto della tangenziale di Como, 2° lotto della tangenziale di Varese.

DATA PUBBLICAZIONE: 17/07/2007
DATA DI SCADENZA: 10/09/2007
IMPORTO DI €: 35.150.000,00
AGGIUDICATA

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Aggiudicazioni

 

30/06/2008 — Avviso di aggiudicazione

Aggiudicatario:
Costituendo Consorzio Ordinario Technital Spa, Idroesse Infrastrutture Spa, E.T.S. Spa Engineering and Technital Services, S.P.M. Consulting Srl, Girpa Spa, Errevia Ricerca Viabilità Ambiente Srl, Proginvest Srl

Data di aggiudicazione:
08/05/2008

Importo netto dell'appalto:
19.684.000,00 Euro
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Nessun comunicato disponibile

FAQ

 

Si richiede di indicare dove si può trovare il termine perentorio di consegna dell’offerta e relativa documentazione.

Trattandosi di procedura ristretta non è richiesta, in questa fase, la presentazione dell’offerta (che sarà presentata esclusivamente dai concorrenti appositamente invitati nella fase successiva). Quindi il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione, con la relativa documentazione (da inserire nel plico con le formalità prescritte al punto 1 del disciplinare di gara) è quello indicato al punto IV.3.4) del bando di gara. Come è rilevabile dal medesimo bando di gara, nella collocazione standard come prevista dai formulari ufficiali dell’Unione Europea approvati con Regolamento C.E. n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, (G.U.C.E. n. L 257 dell'1 ottobre 2005), al punto IV.3.4) è riportata l’indicazione richiesta come segue «Data: 10/09/2007 (gg/mm/aaaa) Ora: 12,00», che costituisce appunto il termine perentorio per la presentazione delle richieste di partecipazione.

Il bando di gara, con riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.2) lettera a, III.2.3) lettera b, III.2.3) lettera d, stabilisce che in caso di Raggruppamenti Temporanei la capogruppo deve possedere tali requisiti in misura non inferiore al 40%. Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in forma di Costituendo Consorzio Ordinario di concorrenti, venendo a mancare la figura di "capogruppo", i consorziandi devono comunque dimostrare il possesso di specifici requisiti minimi, oppure il Costituendo Consorzio di Concorrenti deve limitarsi a dimostrare il possesso del 100% dei requisiti, cumulando i requisiti di tutti i consorziandi, senza obbligo per questi ultimi di dimostrare il possesso di specifiche soglie minime di requisito.

Anche in caso di partecipazione nella forma di consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere indicato il concorrente capogruppo e quest’ultimo deve possedere i requisiti di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 554 del 1999, nella misura minima del 40% di quanto richiesto al concorrente singolo. In tal senso dispone il Disciplinare di gara, parte prima, capo 2.3, sub. 1. Questo anche in relazione alla circostanza che l’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non annovera specificatamente i consorzi ordinari tra i soggetti destinatari di incarichi di progettazione limitandosi a rinviare alle disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; sul punto, pertanto, pur non essendo vincolante l’applicazione dell’articolo 90, comma 1, alla gara in oggetto, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari devono essere considerati uguali sotto il profilo della ripartizione dei requisiti, distinguendosi solo a valle, in relazione alla formalità della loro costituzione dopo l’eventuale aggiudicazione (atto di mandato nel primo caso, contratto di consorzio ex articolo 2602 c.c. nel secondo caso). Non sono richieste misure minime ai soggetti diversi dal mandatario o capogruppo.

In caso di Costituendo Consorzio Ordinario di Concorrenti, assumendo che non esista una Capogruppo che abbia l'obbligo di dimostrare il possesso del 40% dei requisiti minimi richiesti, qualora sia comunque necessario ricorrere all’avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in quanto il Costituendo Consorzio non raggiunge cumulativamente uno dei requisiti previsti dal Bando di Gara, si chiede di confermare se il rapporto di avvalimento può essere attivato da uno qualsiasi dei consorziandi o da tutti i consorziandi. Tale dubbio interpretativo nasce dal fatto che il modello di dichiarazione che deve rilasciare l'operatore economico ausiliario prevede esclusivamente le seguenti opzioni: ausiliaria del concorrente singolo, mandatario capogruppo o mandante. Per meglio chiarire tale dubbio interpretativo, si riporta un esempio: qualora fosse necessario ricorrere all'avvalimento in quanto il Costituendo Consorzio non è in grado di raggiungere le 500 unità di personale richieste per il requisito del numero medio annuo di personale tecnico, si chiede di precisare se l'operatore economico ausiliario può dichiarare la propria disponibilità a mettere a disposizione il personale mancante ad uno solo dei consorziandi e non invece a tutti i componenti del Costituendo Consorzio.

Qualora il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non possieda cumulativamente i requisiti in misura sufficiente e ricorra a soggetti economici ausiliari, il contratto di avvalimento deve essere stipulato dal singolo soggetto giuridico (capogruppo o mandante) che intende avvalersi dei requisiti e dei mezzi dell’ausiliario e non dal raggruppamento o consorzio. Qualora la carenza dei requisiti riguardi la mandataria o capogruppo, il contratto di avvalimento deve essere stipulato da questo soggetto, al fine del raggiungimento della misura minima del 40% richiesta. Le dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, propedeutiche all’avvalimento e previste nella documentazione messa a disposizione dalla stazione appaltante, devono essere relative al singolo soggetto che intende raggrupparsi o consorziarsi, come previsto per il contratto di avvalimento. Tale conclusione è coerente con i modelli di dichiarazione che prevedono esclusivamente che l’ausiliario metta a disposizione i propri requisiti e i propri mezzi esclusivamente al concorrente singolo, al mandatario capogruppo o al mandante, e non ai raggruppamenti o ai consorzi ordinari. Aderendo all’esempio esposto nel quesito, qualora il costituendo raggruppamento o consorzio non sia in grado di dimostrare l’avvenuto utilizzo, come media annua nel triennio precedente, di personale tecnico nella misura di almeno 500 persone, l’ausiliario deve vincolarsi (in termini di dichiarazioni e di contratto di avvalimento) ad un singolo consorziando o raggruppando e non al raggruppamento o consorzio. Peraltro, sempre utilizzando lo stesso esempio, l’avvalimento dovrà avvenire a favore del capogruppo qualora il requisito di quest’ultimo non raggiunga la misura di 200 persone come media annua. Nell’occasione si rammenta che ai sensi dell’articolo 49, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi di un solo soggetto giuridico ausiliario per ciascun requisito e non è consentito che dello stesso soggetto giuridico ausiliario si avvalga più di un concorrente.

Poiché il modello del candidato “dichiarazione cumulativa - assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – qualificazione” non prevede la possibilità di scegliere la forma di Costituendo Consorzio Ordinario si chiede se sia possibile modificare il modello aggiungendo:  costituendo consorzio ordinario ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) e dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente intenda presentarsi come consorzio ordinario ex articolo 34, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve indicare tale circostanza nella domanda di partecipazione. Conseguentemente egli non solo “può”, bensì “deve”, adattare la dichiarazione cumulativa introducendo la fattispecie del consorzio ordinario in luogo di raggruppamento temporaneo. Ovviamente deve specificare se si tratta di capogruppo o di mandante, come da esempio che segue:  mandatario capogruppo di: consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  mandante di: consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il modello del candidato “dichiarazione cumulativa - assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – qualificazione” prevede l’indicazione al punto 1.c) dell'integratore tra le prestazioni specialistiche, del geologo, del coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96. In caso di costituendo RTI o di costituendo Consorzio Ordinario, si richiede di precisare quale tra le due seguenti opzioni è quella da seguire: a) ciascun componente del RTI o Consorzio indica nel modello le figure presenti nel proprio organico ed idonee a ricoprire i ruoli richiesti; b) ciascun componente del RTI o Consorzio indica nel modello le figure di geologo e di coordinatore sicurezza presenti nel proprio organico e tutti i componenti specificano lo stesso nominativo di integratore tra le prestazioni specialistiche prescelto tra tutti quelli disponibili nel RTI o Consorzio, in quanto tale molo dovrà essere ricoperto da una sola persona fisica.

Costituisce principio generale che ciascun operatore economico raggruppato o consorziato non può che dichiarare i requisiti posseduti, le componenti professionali e quant’altro richiesto, relativamente a sé stesso, e non per gli altri operatori economici dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario (i quali dichiareranno autonomamente quanto di pertinenza di ciascuno di essi). Sarà cura della stazione appaltate verificare che il concorso dei requisiti dichiarati da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati soddisfi le condizioni prescritte dagli atti di gara. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la previsione della presenza obbligatoria delle seguenti figure (inderogabilmente professionisti persone fisiche): - responsabile della integrazione tra le prestazioni specialistiche; - geologo abilitato; - coordinatore per la sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996; - professionista abilitato da meno di 5 anni; deve essere indicata una sola volta, per ciascuna delle predette figure, al punto 1.c) del modello di dichiarazione, solo dall’operatore economico candidato nel quale siano incardinate le stesse figure. In conclusione non è necessario che le figure citate compaiano più volte nelle dichiarazioni di tutti i consorziati o raggruppati. Diversa la questione della presenza nel proprio organico di più geologi, che è indicata, come per tutte le altre persone fisiche che compongono il concorrente, al punto 1.a) del modello di dichiarazione.

Con riferimento al punto 6. a) del Disciplinare di Gara, si chiede di precisare se le società che hanno redatto il progetto preliminare posto a base di gara, possono partecipare alla gara in oggetto.

Si precisa che, ferma restando ovviamente la cogenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici, il bando ed il relativo disciplinare di gara in oggetto non stabiliscono alcuna causa ostativa alla partecipazione alla gara da parte di soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 77/2006.

Si chiede di conoscere se: 1) La partecipazione alla redazione del progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 77/2006; 2) L’esistenza di forme di controllo e/o collegamento con Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. o con società collegate controllate o controllanti di quest’ultima o suoi soci negli ultimi dieci anni; siano cause ostative alla partecipazione alla gara in oggetto.

Si precisa che, ferma restando ovviamente la cogenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici, il bando ed il relativo disciplinare di gara in oggetto non stabiliscono alcuna causa ostativa alla partecipazione alla gara da parte di soggetti: 1. che abbiano partecipato alla redazione del progetto preliminare approvato con delibera CIPE n. 77/2006; 2. che abbiano o abbiano avuto forme di controllo e/o collegamento con Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. o con società collegate controllate o controllanti di quest’ultima o suoi soci negli ultimi dieci anni.

Si chiede conferma che possano legittimamente partecipare alla gara in oggetto i consorzi ordinari come specificato nel disciplinare di gara punto 2d.

Si precisa che non sussistono ostacoli alla partecipazione di consorzi ordinari alla procedura in corso.

Al fine di partecipare alla gara in oggetto ricorrendo all’avvalimento, secondo quanto previsto al punto 2.6 del Disciplinare di Gara, si richiede di precisare se l’avvalimento per il soddisfo di due distinti requisiti, quelli ad esempio riguardanti il "numero di personale medio annuo" ed i "due servizi di punta", possa essere prestato integralmente da un solo operatore economico ausiliario, vale a dire se sia consentito che lo stesso operatore economico ausiliario fornisca l’avvalimento sia relativamente al requisito “numero di personale medio annuo” sia al requisito “due servizi di punta”.

Per quanto interessa i quesiti i limiti dell’avvalimento sono i seguenti: a. un concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascun requisito (articolo 49, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006); in altri termini per ciascuno dei quattro requisiti di cui all’articolo 66, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, come specificati ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara, singolarmente considerati, non si può ricorrere a più di un operatore economico ausiliario; b. un operatore economico ausiliario può mettere i propri requisiti a disposizione di un solo concorrente (articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006); in altri termini un singolo operatore economico può stipulare il contratto di avvalimento con il concorrente per uno o più d’uno dei quattro requisiti di cui all’articolo 66, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, come specificati ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara; tuttavia non potrà prestare alcun requisito (nemmeno un eventuale requisito che, in astratto, sia rimasto disponibile) ad alcun altro concorrente. Nei limiti delle precisazioni che precedono la risposta al quesito è affermativa. Ovviamente l’operatore economico ausiliario non può partecipare né direttamente né indirettamente, alla gara. Nell’occasione si rammenta che ai sensi dell’articolo 49, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’operatore economico ausiliario è responsabile in solido con il concorrente, quindi è soggetto alle medesime condizioni (in termini di dichiarazione dei requisiti di cui all’articolo 38 del citato decreto, nonché dei requisiti messi a disposizione del concorrente, anche in relazione alla loro verifica e comprova).

Con riferimento alla dichiarazione che deve presentare l’operatore economico ausiliario del concorrente all’appalto dei servizi tecnici, si chiede di precisare quanto segue: a) al punto 1.b): qualora l’operatore economico ausiliario disponga di un elevato numero di personale tecnico (superiore alle 500 unità), è comunque tenuto a presentare l’elenco nominativo integrale o può limitarsi ad indicare il solo personale tecnico che è oggetto dell’avvalimento ? b) al punto 7.d): qualora l’operatore economico ausiliario disponga di un elevato numero di personale tecnico (superiore alle 500 unità), può limitarsi al conteggio del numero medio annuo riferito al solo personale tecnico che è oggetto dell’avvalimento ?

Per quanto interessa il quesito, i limiti all’avvalimento sono i seguenti: a) al punto 1.b) della dichiarazione sono elencati i componenti tecnici “attuali” (al momento storico della domanda di partecipazione); si tratta di indicazione del tutto autonoma rispetto alla dichiarazione di possesso del requisito di cui al punto 7.d) (media annua del numero del personale tecnico utilizzato nell’ultimo triennio); pertanto al punto 1.b) l’operatore economico ausiliario elenca i soggetti tecnici di cui dispone la società al momento della partecipazione; tale numero è quello reale in quel momento ed è irrilevante rispetto al requisito di cui al punto 7.d); b) al punto 7.d) della dichiarazione non devono essere necessariamente elencati nominativamente i soggetti che, in quanto personale tecnico, sono stati utilizzati nel triennio precedente, ma è sufficiente che sia indicato il loro numero, distinto per tipologia di soggetto (socio attivo, dipendente, consulenti con contratto almeno annuale); l’operatore economico ausiliario indicherà il requisito nella misura in cui ne è in possesso, senza necessità di particolari riduzioni o interpolazioni. La “quota parte” di requisito oggetto di avvalimento dovrà risultare dal “contratto di avvalimento” che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato alla documentazione. A titolo di esempio, se il concorrente ha utilizzato nel triennio precedente 100 soggetti tecnici (requisito insufficiente) e l’operatore economico ausiliario ne ha utilizzati 700 (requisito in esubero), il primo dichiarerà i propri 100, il secondo dichiarerà i propri 700, mentre il “contratto di avvalimento” dovrà disporre che il requisito prestato e i mezzi messi a disposizione riguardano 400 soggetti tecnici (ovvero 500 come requisito richiesto dal bando, detratti i 100 riferibili direttamente al concorrente). Resta fermo che per il personale tecnico di cui al punto 7.d), che concorre al requisito ex articolo 66, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999, la stazione appaltante potrà richiedere in sede di comprova dei requisiti (dopo la qualificazione e prima dell’aggiudicazione), la verifica dei nominativi e della documentazione probatoria ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

In Riferimento al punto 1.b della “domanda di partecipazione e dichiarazioni” bisogna indicare tutti i professionisti tecnici iscritti all’albo di cui dispone attualmente la Società ? anche se questi sono oltre 600 ?

Al punto 1.b) della “domanda di partecipazione e dichiarazioni” è richiesto l’elenco nominativo dei professionisti tecnici di cui dispone attualmente il candidato. In tale elenco devono essere indicati i professionisti che saranno utilizzati o coinvolti nella prestazione del servizio posto in gara, essendo l’espletamento dei servizi tecnici riservato a figure professionali specifiche, ai sensi del capo 6, lettera c), secondo capoverso, dell’allegato IXA al decreto legislativo n.163 del 2006. Pertanto non è necessaria l’indicazione di “tutti” i professionisti che hanno un rapporto organico con la società candidata. In tale elenco, inoltre, non vanno indicati i professionisti “soci” con responsabilità contrattuali o di rappresentanza della società candidata, già indicati al punto 1.a), mentre vanno indicati obbligatoriamente i professionisti titolari dei requisiti speciali di cui al punto 1.c) (sempre che non siano già indicati quali soci al punto 1.a)). Resta fermo quanto riportato nella risposta al quesito n.10 pubblicata sul sito della scrivente.

Ai fini del raggiungimento del requisito di 500 unità di personale, chiediamo se la Capogruppo possa ricorrere al'avvalimento per un numero di persone superiore a quello strettamente necessario per soddisfare sia il 40% del requisito richiesto alla stessa Capogruppo mandataria (200 pari al 40% di 500), sia quello complessivo di 500 unità di personale, qualora i soggetti mandanti non disponessero delle 300 unità mancanti.

considerato che: a) il raggruppamento deve dimostrare il possesso del requisito in parola, pari ad almeno 500 unità di personale tecnico, direttamente o mediante avvalimento; b) il Capogruppo o Mandatario deve dimostrare il possesso del requisito in parola, nella misura di almeno il 40% e pertanto pari ad almeno 200 unità di personale tecnico, direttamente o mediante avvalimento, o nella misura maggiore necessaria al raggiungimento, in concorso con la quota di requisito posseduta dalle mandanti, del 100%; c) ai soggetti mandanti non è richiesto il possesso di una quota minima del predetto requisito; si deve concludere nel senso che il Capogruppo o Mandatario, nell'ambito di un concorrente complesso (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario), non solo "può", bensì "deve" apportare i requisiti, direttamente o mediante avvalimento, nella misura superiore al 40% qualora ciò sia necessario al fine di soddisfare il requisito complessivo richiesto al raggruppamento o consorzio. La risposta è quindi affermativa.